Disposizioni applicative relative all’art.19 della legge Regionale n.23/2010 “Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative di cui all’allegato B della DGR n.1524 del 18.12.2023.
Il beneficiario del contributo o il suo delegato/legale rappresentante compila la domanda all’insorgere della necessità al seguente link: https://asseconline.regione.vda.it/pss03.
Fatto salvo il possesso dei requisiti, il contributo decorre dal primo giorno del mese di acquisizione della domanda.
In caso di inserimento della domanda da parte di un delegato, è necessario disporre della delega e del documento di identità del beneficiario per poter procedere.
Il contributo è concesso alle persone in possesso della certificazione medica attestante la non autosufficienza, rilasciata dal competente servizio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta o della Regione Autonoma Valle d’Aosta, comprovante la patologia o il tipo di handicap incidente sull’autonomia individuale del soggetto in modo tale da renderne necessario l’inserimento in struttura.
- Il beneficiario del contributo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni oppure da meno di tre anni se in passato lo è stato in modo continuativo per almeno tre anni oppure da almeno tre anni e già inserito in struttura da almeno due anni se il progetto è confermato dai competenti servizi socio-sanitari territoriali. In casi del tutto eccezionali, si può derogare al requisito di residenza su proposta motivata del servizio sociale;
- Il beneficiario deve essere in possesso dell’attestazione ISEE socio-sanitario residenziale o ordinario (qualora non rientrante nei parametri per il rilascio dell’ISEE socio-sanitario residenziale). Il valore dell’ISEE è acquisito direttamente dagli uffici dal portale dell’INPS.
- Il contributo è concesso a persone che concordano preventivamente con i competenti servizi sociali territoriali un progetto approvato dalle competenti unità di valutazione multidimensionale per l’inserimento in strutture private;
- Il contributo massimo concesso ammonta a € 80,00 al giorno ed è liquidato direttamente alla Struttura ospitante;
- E’ garantito il minimo vitale solo per il coniuge e/o i figli a carico presenti nel nucleo familiare dichiarato nell’ISEE;
- Il contributo è rinnovato annualmente qualora permanga l’esigenza di proseguire il progetto; il beneficiario dovrà disporre entro il 31 marzo dell’ISEE in corso di validità e del documento rilasciato dalla Struttura ospitante relativo all’importo della quota assistenziale e delle coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del contributo;
- Il contributo non è cumulabile con altri interventi erogati per le medesime finalità.
- Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono effettuati controlli – anche a campione – avvalendosi delle informazioni in possesso degli Enti depositari compresi quelli della Pubblica Amministrazione.