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Misure di sostegno a fronte dell´emergenza epidemiologica da COVID-19: Legge regionale del 25 marzo 2020, n. 4 - Sospensione delle rate dei mutui
La sospensione può avere ad oggetto esclusivamente le rate dei mutui stipulati alla data di entrata in vigore della legge (26 marzo 2020) non ancora scadute al momento della richiesta e aventi scadenza compresa tra il 1° maggio 2020 e il 30 aprile 2021. Per effetto della sospensione la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione stessa. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.
Importante: la sospensione deve essere richiesta entro il 15 aprile 2020 per le rate in scadenza nel mese di maggio ed entro il 15 maggio 2020 per le rate con scadenza successiva.
Per richiedere e ottenere la sospensione è necessario attenersi alle istruzioni operative descritte a questo link: