Esenzioni
Non sono tenuti all’obbligo della licenza di pesca, nell’esercizio delle loro funzioni, i seguenti soggetti:
a) chi è già in possesso della licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali;
c) addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, nell’ambito degli stessi impianti;
d) il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche, autorizzato dalla Regione stessa alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione;
e) i ricercatori in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dalla Regione, per effettuare operazioni di pesca scientifica.