IMPATTO AMBIENTALE
La valutazione di impatto ambientale va intesa soprattutto come un mezzo di tutela preventiva dell'ambiente sul quale si intende intervenire.
V.I.A. IN VALLE D'AOSTA
di Paolo Bagnod
La valutazione d'impatto ambientale (VIA) è una procedura volta a considerare gli effetti che potranno manifestarsi nell'ambiente a seguito di determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio.
Tale procedura è finalizzata alla conoscenza preventiva il più possibile esatta dei potenziali effetti di una determinata opera sull'assetto ambientale, al fine di poterne valutare l'utilità complessiva attraverso un bilancio del rapporto benefici/danni, inteso non soltanto sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico-sociale.
Fin dal 1985 la Comunità europea ha affrontato il tema della VIA promulgando una direttiva volta ad introdurre la procedura in tutti i paesi membri. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha provveduto all'emanazione della legge regionale 4 marzo 1991 n. 6, disciplinante la procedura di VIA, che è entrata in vigore nel settembre dello stesso anno. Tale norma ha subito poi una serie di modifiche marginali che hanno portato alla recente stesura di un testo unico (legge regionale 18 giugno 1999, n.14).
La legge regionale è stata concepita come uno strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di:
a) concorrere alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.
In base a questa normativa, nonché alle specifiche norme di settore, sono sottoposti a procedura di VIA tutti gli strumenti di pianificazione elencati nell'art. 6 nonché tutti quei progetti e opere che superano i valori soglia indicati negli allegati A e B. La conclusione del processo di valutazione consiste in un giudizio di compatibilità, risponde cioè alla domanda se il progetto, analizzato sotto ciascun aspetto ambientale, è compatibile con le più generali esigenze di tutela e conservazione delle risorse. L'importanza di questo aspetto è particolarmente sentita in una regione come la Valle d'Aosta, le cui risorse paesaggistico-naturali rappresentano una delle principali ricchezze del territorio.
Alla data del 31 dicembre 1999, corrispondente a oltre otto anni dall'attivazione della procedura, sono stati presentati all'attenzione dell'Ufficio VIA 882 studi. Le procedure più comuni, in base all'argomento trattato, sono quelle indicate nella tabella esplicativa seguente, la quale riporta anche la loro percentuale sul totale dei progetti di VIA.
Circa 180 % dei progetti presentati sono stati approvati. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, anche per i progetti approvati è stato inoltrato alla Giunta un parere condizionato. Sono infatti state richieste alcune modifiche al progetto presentato, volte a ridurre ulteriormente gli impatti ambientali di un'opera considerata comunque nel suo complesso come accettabile ai fini della protezione dell'integrità dell'ambiente.
Per quanto riguarda più in dettaglio lo scorso 1999, esso ha rappresentato un anno di "doppia" transizione per quanto riguarda la VIA. Si è trattato infatti del primo anno in cui è stata in vigore la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), nonché dell'anno in cui la disciplina di VIA è stata modificata e aggiornata con la legge regionale 14/99.
L'entrata in vigore della LR 11/98 nell'agosto del 1998 ha comportato conseguenze sul piano della disciplina di VIA. Infatti tale norma, dopo aver classificato le varianti al piano regolatore generale in "sostanziali", "non sostanziali" e "modifiche non costituenti varianti" (art. 14), precisa che solo le varianti sostanziali sono da sottoporre a VIA e che le stesse sono valutate, anche ai fini dell'analisi degli impatti sull'ambiente, da parte della Conferenza di Pianificazione (art. 15) che di fatto sostituisce nelle sue funzioni il Comitato Scientifico per l'Ambiente, l'organo valutativo precedente.
L'entrata in vigore della nuova legge regionale di VIA ha apportato alcune modifiche della preesistente procedura senza però alterarla in maniera sostanziale. Le modifiche degli allegati della vecchia norma sono infatti state minime, e certamente non tali da provocare ricadute di rilievo nella tipologia e nella quantità di pratiche che ci vengono sottoposte. La tempistica non ha analogamente subito variazioni rispetto alla vecchia norma, e di conseguenza non abbiamo verificato differenze di rilievo rispetto a quanto accaduto precedentemente (vedi tabella sulla tempistica). L'innovazione principale è stata quella della sostituzione del Comitato Scientifico per l'Ambiente con il Comitato Tecnico per l'Ambiente, organo consultivo al pari del precedente, ma formato unicamente da membri facenti parte dell'Amministrazione regionale. Uno degli obiettivi prioritari della norma di VIA è quello di "garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi" (art. 1, lettera b). A tale proposito si sottolinea la presenza, nel sito internet regionale (indirizzo www .regione.vda.it), del testo completo della norma di VIA, che risulta di conseguenza di facile accesso. Inoltre i dati riassuntivi dell'iter e dei contenuti delle pratiche sottoposte a VIA nel corso del 1999 sono ora disponibili nell'ambito del progetto GAIA (Sistema Informativo per il Governo dell'Ambiente e l'Informazione Ambientale) promosso dal Ministero dell'Ambiente. Il progetto ha l'obiettivo di fornire una soluzione organizzativa, logica e tecnologica per l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, sull'evoluzione dei fenomeni, sull'effetto delle politiche e degli interventi, attraverso modalità facilitate e profili utenti predefiniti. Tali informazioni sono ottenibili agli indirizzi web riportati nella scheda.
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