MONOGRAFIA RISCHIO
Il piano per programmare sia l'uso che gli interventi di difesa e valorizzazione del bacino idrografico del Po, di cui la Dora Baltea fa parte.
IL PIANO DI BACINO DEL PO
di Raffaele Rocco
Le linee nazionali della politica e della difesa del suolo sono stabilite dalla legge 183/89 e attuate dalle Autorità di bacino attraverso l'azione delle regioni.
La Regione fa parte dell'Autorità del bacino fiume Po.
La legge 18/5/1989 n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo per "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art. 1).
Il principale strumento per conseguire le finalità fissate dalla legge è costituito dal Piano di bacino, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (art. 17, primo comma).
Il processo di formazione del Piano richiede, in relazione alla complessità delle materie da trattare e della realtà socioeconomica, gradualità di attuazione e strumenti flessibili che possano essere adattabili alle specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali. Per questi motivi il piano di bacino può articolarsi in "Piani Stralcio", che possono riguardare sottobacini o settori funzionali in relazione alle specifiche necessità o urgenze di intervento e di regolamentazione.
Dall'entrata in vigore della legge 183/89, gli interventi strutturali sul bacino sono stati programmati in via transitoria con lo Schema Previsionale e Programmatico (ex art. 31), approvato nel 1990 e successivamente aggiornato e integrato in relazione anche alla rimodulazione dei finanziamenti apportata dalle successive leggi finanziarie dello Stato.
Alla programmazione ordinaria si è sovrapposta quella a carattere straordinario in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno interessato in particolare il Piemonte e la Valle d'Aosta tra il 1993 e il 1994. Proprio lo stato di rischio idraulico e idrogeologico che caratterizza il bacino del fiume Po ha orientato in tali settori l'attività di pianificazione per la predisposizione di specifici Piani stralcio (Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del Po) o straordinari (Piano straordinario degli interventi urgenti ai sensi della legge 267/98).
Gli interventi di regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree a rischio idraulico o idrogeologico hanno avuto un primo momento d'attuazione attraverso l'applicazione di misure temporanee di salvaguardia nelle aree a maggiore criticità e con il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (deliberazione di adozione del Progetto di Piano 5 febbraio 1996 n. 1; deliberazione di adozione del Piano 11 dicembre 1997, n. 26; approvazione del Piano con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 luglio 1998) contenente anche la direttiva sulla regolamentazione della movimentazione e asportazione dei materiali litoidi dagli alvei.

IL "PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI"

Il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" (PSFF) è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 luglio 1998 e contiene la definizione e la delimitazione cartografica delle fasce fluviali dei corsi d'acqua principali piemontesi, del fiume Po e di alcuni corsi d'acqua emiliani e lombardi: in Valle d'Aosta è interessato il tratto della Dora Baltea tra la confluenza del torrente Grand Eyvia e il confine piemontese.
Il PSFF definisce il limite dell'alveo di piena e delle aree inondabili, individua gli interventi di protezione da realizzare, cercando di stabilire un equilibrio tra le esigenze di contenimento della piena e di laminazione della stessa, e mira a salvaguardare e recuperare ove possibile le caratteristiche di naturalità e la continuità ecologica del sistema fluviale. A tale fine vengono individuate tre fasce fluviali definite come segue:
- la "Fascia A" o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso normale delle acque. Per i corsi d'acqua arginati la delimitazione della Fascia A coincide con il limite dell'opera di protezione. In tale fascia deve essere garantito il deflusso della piena, evitando ostacoli e interferenze negative, consentita la libera divagazione dell'alveo, assecondandone la naturale tendenza evolutiva e garantito la tutela e il recupero delle componenti naturali dell'alveo;
- la "Fascia B" o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento (in genere quella con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni). Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. In tale fascia deve essere garantito il mantenimento delle aree di espansione naturale per la laminazione della piena e garantito il mantenimento e il recupero dell'ambiente fluviale e la conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali;
- la "Fascia C" o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento, ai fini della riduzione della vulnerabilità degli insediamenti, in rapporto alle funzioni di protezione civile.

IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

I1 Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po il giorno 11 maggio 1999, con la
deliberazione n. 1, rappresenta lo strumento di pianificazione di bacino per la difesa del suolo dal rischio idraulico e idrogeologico. Il PAI ricomprende anche quanto stabilito dal Piano stralcio fasce fluviali ricomponendolo in un quadro organico e estendendolo all'intero territorio del bacino padano.
Il PAI quale piano stralcio di bacino ai sensi della legge 183/89 assume carattere di piano direttore nei confronti della pianificazione locale e, quindi, anche dei piani regolatori comunali che dopo l'approvazione devono adeguarsi ad esso. La fase di consultazione, nella quale si trova in questo momento la procedura di approvazione, diventa quindi fondamentale per conseguire l'accordo e la condivisione necessaria da parte di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dal piano stesso per attuare una politica dell'uso del suolo rispettosa dei vincoli posti da esso stesso.
Il PAI ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso connessi, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive.
Il Piano definisce e programma le azioni necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio, conseguire il recupero ambientale degli ambiti fluviali, stabilire condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche

IL PIANO STRAORDINARIO AI SENSI DELLA LEGGE 267/98

Il Piano straordinario previsto dalla legge 267/98 è uno strumento che affronta in via di urgenza le situazioni più critiche nel bacino idrografico in funzione del rischio idrogeologico presente, attuato in parallelo alla conduzione della fase di osservazioni sul progetto di PAI.
Il piano prevede l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, l'adozione delle misure di salvaguardia a carattere preventivo e temporaneo sulle medesime aree e la realizzazione di interventi a carattere definitivo di mitigazione di tali rischi.
Per quanto riguarda il territorio regionale è stata quindi eseguita una valutazione della pericolosità dei processi di instabilità in ambiente montano, sia lungo i corsi d'acqua sia sui versanti. Il percorso logico seguito è stato quello di un rilievo speditivo dell'area preceduto da una fase di acquisizione bibliografica della documentazione tecnica esistente. È seguita poi una valutazione della pericolosità in base all'intensità ed alla frequenza, sulla base dei dati raccolti, dei fenomeni individuati, tenendo presente che maggiormente pericolosi risultano i processi più rapidi e più ricorrenti. Le perimetrazioni così individuate sono state classificate a seconda della pericolosità come indicato nella tabella in alto, approvata con la deliberazione di Giunta n. 3651 del 18/10/1999.

   
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