Flora alpina

La Valle d’Aosta possiede una grande ricchezza floristica, frutto delle vicende geologiche, climatiche e della variegata composizione litologica, con rocce e suoli molto diversi tra loro. 

Con una superficie di poco superiore all’1% di quella nazionale, la regione ospita quasi il 30% delle circa 8.000 specie di piante superiori diffuse in Italia.  Le specie vegetali attualmente note sono 1883, di cui 1790 autoctone. 

Tra le specie di piante segnalate, molte sono considerate rare o rarissime, altre sono endemiche per la Valle d’Aosta e altrettanto numerose sono quelle tradizionalmente utilizzate dall’uomo a scopo alimentare o medicinale. Le piante spontanee contribuiscono ad accrescere la biodiversità locale e un loro prelievo eccessivo e indiscriminato può determinare l’impoverimento di tale livello di biodiversità. 

La tutela della flora alpina spontanea è assicurata dalla legge regionale 7 dicembre 2009, n.45 che disciplina anche le modalità di raccolta in natura. 

La legge raggruppa le specie in 6 allegati in rapporto al tipo di tutela a cui sono soggette:

  • Allegato A - specie a protezione rigorosa: la raccolta è vietata, con l’unica eccezione della raccolta per motivi di ricerca scientifica o didattici;
  • Allegato B - specie a raccolta regolamentata: la raccolta è consentita per un numero definito di esemplari;
  • Allegato C - frutti di bosco: è consentita la raccolta di un quantitativo predefinito;
  • Allegato D - specie officinali: è consentita la raccolta di un quantitativo predefinito;
  • Allegato E - specie commestibili od officinali senza limitazioni se per uso familiare;
  • Allegato F - specie alloctone invasive;

La raccolta a scopo commerciale delle specie elencate negli allegati D, E e del mirtillo nero (allegato C), è soggetta a specifica autorizzazione.

Per scaricare l'Autorizzazione alla raccolta di flora ad uso commerciale CLICCA QUI

Per salvaguardare la biodiversità vegetale, l’articolo 9 prevede il divieto di introduzione di specie alloctone negli ambienti naturali e individua le specie ritenute invasive.

Gli allegati della legge sono oggetto di periodico aggiornamento, sulla base degli approfondimenti scientifici eseguiti.

 




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