La compilazione del registro dei trattamenti è un obbligo per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari che cedono la propria produzione a terzi.
La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e controllo ufficiali realizzati sul territorio.
L'articolo 20 del d.lgs 55/2012 sostituito dall'articolo 16 del d.lgs. 150/2012 ha introdotto alcune novità, di seguito specificate, riguardanti le modalità di compilazione e conservazione del registro dei trattamenti:
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il registro deve essere sempre sottoscritto dal titolare anche se esiste un delegato (in quest’ultimo caso, il registro deve essere sottoscritto sia dal titolare, sia dal delegato);
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il registro deve essere conservato per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono i trattamenti e non più per un anno (disposizione entrata in vigore da giugno 2011 in applicazione alla Regolamento CE 1107/2009);
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il titolare dell’azienda deve conservare per tre anni (e non più per un anno) i moduli d’acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi e le fatture di tutti i prodotti fitosanitari acquistati; (ATTENZIONE: dal 26 novembre 2015 non è più previsto il rilascio del modulo d'acquisto)
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i trattamenti devono essere annotati entro il periodo della raccolta o, al più tardi, entro 30 giorni dalla loro effettuazione;
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non vi è più l'obbligo di annotazione delle date di semina, trapianto, fioritura e raccolta (si consiglia, comunque, l'annotazione di questi dati);
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chi effettua trattamenti ESCLUSIVAMENTE in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio è esentato dalla compilazione del registro;
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gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999, previa notifica alla ASL di competenza.