L’arricchimento del titolo alcolometrico del vino è una delle pratiche consentite dal Legislatore europeo per compensare un’eventuale carenza di contenuto zuccherino nelle uve in annate in cui si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli.
Il regolamento (UE) 1308/2013 stabilisce che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino, oltre 12,5 % vol e che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale che ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare i limiti del 1,5 % vol.
Con Provvedimento dirigenziale n. 4896 in data 12 settembre 2024, viene autorizzato l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2024 dalle varietà idonee alla coltivazione in Valle d’Aosta (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP).