Comunicazione del 22/02/2001:

Rappresentanza comuni commissariati in seno alle comunità montane


Prot. 7422/2E/EELL
Aosta, 22.02.2001


funzionario referente:
HUGONIN Lucia (tel. 273203)


Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Al Presidente della CO.RE.CO.

L O R O S E D I




OGGETTO: circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2000 concernente: Comuni a gestione commissariale. Rappresentanza in seno alla comunità montana.


Si trasmette, per conoscenza, copia della circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2000 in data 19 ottobre 2000, con allegato il parere del Consiglio di Stato n. 666/2000 in data 7 agosto 2000.

La circolare affronta il problema della rappresentanza in seno alle Comunità montane dei Comuni momentaneamente privi di organi politici perché commissariati, chiarendo in quali casi essa spetti ancora ai soggetti precedentemente eletti dal Consiglio comunale o, invece, vada attribuita al Commissario.

La conclusione cui si perviene è che i rappresentanti eletti dai Comuni in seno agli organi delle Comunità montane permangono in carica fino alla nomina dei successori, ad eccezione che nell’ipotesi di scioglimento per infiltrazioni mafiose, nella quale la rappresentanza del Comune commissariato spetta al Commissario, essendo venute meno, per espressa previsione legislativa, le condizioni che legittimavano i consiglieri eletti.

Ciò premesso si pone il problema se tali regole possano essere applicate anche nell’ordinamento valdostano e, al fine di individuare una possibile soluzione, è utile richiamare i passaggi salienti del parere espresso dal Consiglio di Stato.

Analizzando le diverse ipotesi di commissariamento dei Comuni previsti dall’ordinamento nazionale, il Collegio ha tratto le seguenti conclusioni.

Nel caso di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose (ex art. 15 bis della l. n. 55/1990, ora art. 143 del testo unico), la lettera della legge non lascia dubbi interpretativi, ricollegando a tale fattispecie la perdita da parte dei consiglieri, sindaci, presidenti di provincia e componenti delle giunte, di ogni legittimazione non solo in ordine alle cariche ricoperte ma anche agli incarichi esterni connessi a tali cariche.
La rappresentanza dunque all’interno delle Comunità montane viene in questo caso esercitata dal Commissario, il quale, chiarisce ancora il Consiglio di Stato, non potrà esprimere all’interno dell’Ente un voto plurimo, essendo le disposizioni, che consentono in seno ai collegi deliberanti l’espressione di un voto diseguale, di stretta interpretazione ed insuscettibili di essere applicate estensivamente.

L’altra ipotesi di commissariamento è quella conseguente allo scioglimento dei consigli comunali per una delle cause di cui all’art. 39 della legge n. 142/1990, ora art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
Va precisato anzitutto che non sussistono problemi interpretativi allorché gli statuti delle Comunità abbiano disciplinato tale fattispecie, prevedendo espressamente il permanere in carica dei consiglieri eletti dai consigli comunali sciolti.

In assenza di previsione statutaria, il Consiglio di Stato, invece, si è espresso in senso favorevole al permanere dei poteri di rappresentanza in capo ai soggetti precedentemente eletti, basandosi principalmente sul disposto dell’art. 39 c. 5 della l. 142/1990, che stabilisce che i consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, tra i quali rientrano prioritariamente quelli relativi ad organismi ed enti di natura associativa quali le Comunità montane.

L’ultima ipotesi presa in considerazione è quella del commissariamento ex art. 85 del D.P.R. n. 570/1960 e cioè a seguito dell’annullamento delle elezioni, ovvero dell’impossibilità di svolgere le elezioni per mancanza di candidature o di alcune altre ipotesi contemplate dalla legge. Anche in questo caso il Consiglio perviene alle medesime conclusioni, fondandosi sul rilievo che la norma di cui all’art. 39 c. 5 della l. 142/90 è espressiva di un principio di carattere generale e che, di conseguenza, la permanenza del consigliere nell’incarico fino alla nomina del successore costituisce la regola, mentre la decadenza costituisce l’eccezione.
A sostegno dell’orientamento seguito viene ancora richiamato oltre all’art. 1 c. 2 della l. n. 444/1994, che esclude dall’applicazione del divieto di prorogatio gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, anche il generale principio di conservazione degli atti adottati da un organo, prima che l’illegittimità della sua elezione sia dichiarata.

Dopo aver riassunto il percorso argomentativo seguito dal Consiglio di Stato, si cercherà di verificarne la validità anche per l’ordinamento della Regione autonoma Valle d’Aosta, con particolare riferimento alle leggi regionali n. 4/1995 e n. 54/1998.

Non vi è dubbio che, per quanto riguarda il commissariamento ex art. 143 del testo unico, trattandosi di materia sottratta alla competenza regionale, si debba aderire all’orientamento del Consiglio di Stato, che ritiene essere il Commissario il soggetto legittimato a rappresentare il Comune nell’ambito della Comunità montana.

Per quanto concerne le ipotesi di scioglimento cui all’art. 141 del testo unico va ricordato che la materia è stata disciplinata dal legislatore regionale all’art. 8 della l.r. n. 4/1995.
Mancando, tuttavia, nell’ ordinamento regionale una norma analoga a quella dell’art. 39 c. 5 della l. n. 142/1990, ci si chiede se sia possibile in via interpretativa riconoscere ai soggetti eletti dal Consiglio sciolto la legittimazione a rappresentare ancora il Comune all’interno della Comunità montana dopo lo scioglimento.

Sembra di poter sostenere che la mancanza della suddetta previsione legislativa non osti ad una lettura delle norme regionali in linea con quella prospettata dal Consiglio di Stato.
Se è vero, infatti che il legislatore regionale non ha previsto la conservazione degli incarichi esterni da parte dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, è anche vero che esso non ne ha previsto espressamente nemmeno la decadenza dagli incarichi stessi.
A sostegno di tale interpretazione possono invocarsi i surrichiamati principi, che hanno pieno vigore anche nel nostro ordinamento, della permanenza nella carica fino alla nomina del successore, della prorogatio degli organi rappresentativi delle Comunità montane.

Alla medesima conclusione e sostanzialmente per le medesime ragioni si può giungere anche per l’ipotesi di commissariamento ex art. 85 del D.P.R. n. 570/1960.

Si ritiene ancora di evidenziare la significativa differenza esistente tra l’ordinamento regionale e quello nazionale costituita dalla possibilità – non priva di importanti implicazioni - che i rappresentanti dei Comuni in seno alle Comunità montane possano essere anche esterni al consiglio comunale.
Infatti, i rappresentanti presso la Comunità montana, non essendo eletti in qualità di consiglieri comunali, permarrebbero in carica anche in caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, sia nel caso in cui queste siano presentate individualmente sia nel caso in cui siano contestuali a quelle di altri consiglieri, al fine di provocare lo scioglimento del consiglio.
Inoltre si evidenzia che per i membri esterni non si porrebbe il problema della eventuale decadenza dagli incarichi esterni.

Merita ancora un cenno la posizione del sindaco e vicesindaco che, nell’ordinamento regionale, sono membri di diritto dell’organo rappresentativo della Comunità montana. In virtù di questa loro particolare legittimazione, si ritiene che, in caso di dimissioni dalla propria carica, essi perderebbero anche la rappresentanza in seno alla Comunità montana; e ciò anche nel caso in cui le loro dimissioni provochino lo scioglimento del consiglio comunale. Nel caso in cui a dimettersi fosse il sindaco, rappresentante presso la Comunità montana, esso verrebbe sostituito dal vicesindaco, e viceversa. Qualora, invece, si dimettessero entrambi, la rappresentanza in seno alla Comunità montana spetterebbe al commissario.
Negli altri casi di scioglimento del consiglio comunale, che, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della l.r. n. 4/1995, comportano la decadenza del sindaco, del vice sindaco e della giunta, il sindaco o il vicesindaco conserverebbero la carica di rappresentante in seno alla Comunità montana per le medesime ragioni esposte a proposito dei consiglieri comunali.

In conclusione, dato l’approssimarsi della scadenza prevista dalla l.r. n. 54/1998 e succ. modif. per l’approvazione dei nuovi statuti dei Comuni e delle Comunità montane, si ritiene di evidenziare l’opportunità che il problema della rappresentanza dei Comuni commissariati all’interno delle Comunità montane venga risolto in sede statutaria, individuata anche dal Consiglio di Stato come la sede naturale per la disciplina di tale aspetto ordinamentale di non trascurabile importanza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dino VIERIN)

LH


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