La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta) è la legge regionale di riferimento per tutte le attività edilizie ed urbanistiche del territorio valdostano. A partire dal 2003 la legge urbanistica è stata più volte oggetto di modifiche puntuali. A quattordici anni dalla sua entrata in vigore, con la legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 è stata effettuata una profonda opera di restyling finalizzata, da un lato, a favorire la semplificazione amministrativa, dall’altro ad adeguarne i contenuti ad altre norme nazionali nel frattempo intervenute. Non solo, si è colta l’occasione anche per modificare alcuni passaggi della norma di difficile applicazione e per rideterminare obblighi, e relative tempistiche, per i Comuni della Valle d’Aosta in materia di pianificazione territoriale e di ambiti inedificabili.
Resta invece invariato l’impianto generale della legge: sono ribaditi gli obiettivi relativi alla pianificazione del territorio in coerenza con l’impegno di legislatura di concludere l’iter di adeguamento dei piani regolatori generali comunali al Piano Territoriale Paesistico ed alla stessa legge regionale urbanistica, garantendo pertanto a tutti i Comuni le stesse condizioni e procedure. Di seguito si propone una sintesi delle modifiche apportate alla l.r. 11/1998 in ordine di argomento.
Piani regolatori generali comunali
Tenuto conto della situazione di applicazione della legge per quanto riguarda l’adeguamento dei piani regolatori da parte dei Comuni, si sono introdotti alcuni strumenti volti a incentivare l’accelerazione delle fasi conclusive dell’iter di approvazione delle varianti urbanistiche generali e a spronare i rimanenti Comuni, ancora inadempienti, ad avviare celermente i lavori di adeguamento dei propri strumenti urbanistici. Tali strumenti consistono principalmente nello stabilire tempi certi per la produzione degli elaborati di competenza comunale, non definiti nella legge originaria, e nell’introdurre limitazioni per l’accesso ai finanziamenti di opere pubbliche (Fospi) per i Comuni ritardatari che non avviano l’iter di adeguamento del piano nei termini stabiliti dalla legge regionale urbanistica. Si è poi provveduto a fissare ulteriori termini temporali per le successive fasi del procedimento di approvazione, introducendo anche in questo caso, delle penalità per i Comuni inadempienti, costituite dal divieto di applicare la Legge Alberghi e la Legge Casa.
Agricoltura
È stata modificata la definizione delle varianti sostanziali al PRG, riducendo l’obbligo di ricorso alla procedura delle varianti sostanziali per modificazioni minori in zone E agricole, nelle casistiche più frequentemente riscontrate, quali l’ampliamento contenuto entro il 10% di una sottozona edificabile, a scapito di una zona agricola qualificata di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale.
È stata introdotta l’espressione del “parere di razionalità” quale procedura necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi dei progetti riguardanti i fabbricati rurali e relativi annessi; dal parere di razionalità sono esclusi gli interventi di realizzazione dei beni strumentali secondari di dimensioni inferiori ai 20 metri quadrati. Si è, inoltre, inserita la possibilità per le cosiddette “case sparse” in zone agricole, con destinazione residenziale, di realizzare strutture pertinenziali. Rimane in capo ai Comuni la possibilità di definire in quali zone o parti di esse non sia possibile, per esigenze di tutela paesaggistica, realizzare tali strutture.
Ambiti inedificabili
La modifica alla legge regionale urbanistica ha poi provveduto alla riformulazione in modo omogeneo degli articoli 34, 35, 36 e 37 relativi alla definizione degli ambiti inedificabili (aree umide e laghi, frane, inondazioni e valanghe); nell’ambito di tale riformulazione, sono state riviste anche le competenze in materia di vincolo idrogeologico.
Sono inoltre stati definiti i compiti dei Comuni in ordine alle modalità di perimetrazione, di approvazione e di revisione degli ambiti inedificabili, la procedura e le tempistiche con le quali l’Amministrazione regionale provvede ad approvare tali perimetrazioni degli ambiti inedificabili, le attività ammissibili in tali ambiti e le relative modalità autorizzative qualora necessarie.
Programmi di sviluppo turistico e strumenti attuativi
È stata rivista la disciplina dei programmi di sviluppo turistico, sia per la forma, sia per i contenuti, rendendo questi ultimi maggiormente conformi agli indirizzi del PTP in materia di turismo.
Per quanto riguarda i piani urbanistici di dettaglio, è stata introdotta una disciplina che ammette la possibilità di prorogare la validità decennale dei PUD non completati per un massimo di ulteriori cinque anni, con opportunità di inserire modificazioni alla convenzione tra Comune e privati nel caso dei PUD di iniziativa privata. Per i PUD decaduti non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Per i PUD è stato, inoltre, sostituito il criterio del reddito catastale con quello delle superfici dei terreni quale riferimento per raggiungere la quota necessaria per poter attivare un piano urbanistico di dettaglio di iniziativa privata, che pertanto diviene pari ad almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Sono stati poi definiti tempi certi per la procedura di approvazione di competenza comunale.
Fasce di rispetto
Si è operato anche per introdurre alcune tipologie di intervento sugli edifici esistenti posti in fascia di rispetto stradale a condizione che sia mantenuta la distanza preesistente dalle strade comunali, in analogia a quanto introdotto nella Legge Casa, e per consentire nuove costruzioni nel sottosuolo, anche fino al ciglio della strada, con adeguate accortezze volte a non ostacolare eventuali interventi sulle strade.
È poi stato ribadito il divieto, assoluto, di costruzione di opere a meno di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua, finalizzato a consentire le normali operazioni di ripulitura e di manutenzione nonché ad impedire le esondazioni delle acque.
Piccoli manufatti
Un intervento innovativo da tempo atteso riguarda la possibilità di realizzare piccoli manufatti (legnaie, piccoli depositi) nei centri storici senza dover ricorrere ad uno strumento attuativo; la Giunta regionale ha già approvato i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche nel provvedimento 1810 del 6 settembre 2012. Tale facoltà prevale sulle previsioni dei piani regolatori.
Regolamento edilizio e commissione edilizia
In applicazione degli obiettivi generali di snellimento dell’azione amministrativa, sono state apportate modificazioni volte sia a ridurre i tempi sia a semplificare le procedure di approvazione dei regolamenti edilizi comunali. Il regolamento edilizio è approvato dal Comune competente per territorio, previo parere della struttura regionale competente in materia di urbanistica, senza più dover ricorrere alla deliberazione della Giunta regionale. Sono previste tre tipologie di procedure di approvazione dei nuovi regolamenti edilizi comunali, con crescente complessità nell’iter di approvazione in relazione alla minore coerenza del testo comunale con il regolamento edilizio tipo regionale, ma con una riduzione dei tempi della procedura.
La legge di modifica attribuisce ai Comuni la facoltà, e non più l’obbligo, di istituire la commissione edilizia, sia in forma singola che associata. Con la finalità di semplificare l’azione amministrativa, la composizione della commissione edilizia non include più l’esperto in materia di tutela del paesaggio né il rappresentante del servizio igienico-sanitario dell’Azienda USL. La figura di esperto in materia di tutela del paesaggio del Comune è resa, in questo modo, indipendente dalla commissione edilizia.
Titoli abilitativi
Un tema importante che è stato oggetto di modifiche riguarda i titoli abilitativi: sono stati introdotti, in luogo della concessione edilizia e della denuncia di inizio dell’attività, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e la Comunicazione di variante in corso d’opera. Per tali fattispecie di titolo abilitativo sono state definite le procedure, in analogia a quanto stabilito dalle norme statali in materia.
In stretta relazione con la disciplina dei titoli abilitativi, la legge si è anche preoccupata degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia prevedendone la definizione puntuale, da applicarsi in tutto il territorio regionale, da parte della Giunta regionale. Ad oggi vi sono unicamente delle linee guida riferite alle zone territoriali di tipo A.
Requisiti igienico-sanitari
Con l’intento di favorire il più possibile il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente in stato di abbandono, tenendo conto delle esigenze di tutela storica e paesaggistica, sono state modificate le norme che definiscono i requisiti igienico-sanitari richiesti per la destinazione residenziale e per le altre destinazioni d’uso nell’ambito degli interventi su edifici classificati dai PRG come monumento, documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.
Sistema delle conoscenze territoriali
La nuova legge formalizza, infine, l’utilizzo del sistema di conoscenze territoriali (ex sistema informativo territoriale regionale) come sistema di scambio e di divulgazione delle informazioni territoriali in materia di pianificazione territoriale (PTP, PRG, regolamenti edilizi e altre cartografie tematiche correlate, come il grafo stradale, la classificazione acustica, ecc.), rinviando ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione della disciplina relativa alle modalità di trasmissione in formato digitale delle informazioni e dei dati, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.