Gli adempimenti istituzionali della Soprintendenza per le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali, al fine del loro adeguamento alle leggi regionali n. 11 e n. 13 del 1998, nello specifico alle Norme di Attuazione del piano territoriale paesistico, sono tre: due attengono alla valutazione della bozza e una al testo definitivo.
Il primo parere viene espresso sulla valutazione di impatto ambientale della bozza di PRG in relazione all’intero territorio comunale, al pari delle altre strutture regionali interessate ognuna per la propria competenza.
Contestualmente viene avviata con l’Amministrazione comunale la concertazione, inerente solo le aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, della l.r. n. 56 del 1983 e dell’art. 40 delle N.A. del PTP. In questa fase avviene il confronto tra le scelte di piano e le esigenze di tutela, per arrivare al provvedimento conclusivo con decisioni il più possibile condivise.
Il testo definitivo del piano, in seguito, dopo cioè l’analisi delle osservazioni dei cittadini da parte del Consiglio comunale, viene nuovamente sottoposto all’istruttoria delle Strutture regionali competenti per materia, prima della convocazione della Conferenza di pianificazione territoriale e della valutazione conclusiva della Giunta regionale. La Soprintendenza verifica il recepimento delle indicazioni emerse dall’istruttoria nella fase di bozza, nonché la coerenza del testo con la disciplina di settore, e eventualmente stabilisce le nuove prescrizioni, modificando direttamente le norme di piano e le carte prescrittive.
L’analisi del piano inizia dalla lettura del territorio, delle valenze paesaggistiche e culturali dello stesso e delle tipologie di insediamenti che si sono evoluti nel corso degli anni; infatti il paesaggio, così come lo vediamo oggi, è il connubio di una naturalità forte con il risultato del lavoro di innumerevoli generazioni che ha condotto ad un’organizzazione agraria ricca di elementi. L’evoluzione dell’edificato, invece, è stata repentina a partire dalla seconda metà del secolo scorso, con l’espansione, in alcuni casi notevole, in assenza di un progetto urbanistico adeguato, che ha generato una dispersione casuale di fabbricati sul territorio.
Il nuovo piano deve considerare sia lo stato di fatto sia i beni preesistenti, ma in particolare un modello di sviluppo coerente ed organico.
A partire da tali presupposti, stanti le competenze precipue della Soprintendenza, è in primis necessaria la verifica dei vincoli di tutela paesaggistica (aree assoggettate ai decreti ministeriali specifici, fasce di pertinenza di torrenti e laghi, zone boscate, territori in quota, parchi e riserve naturali, ghiacciai, areali archeologici) seguita da quella dei beni culturali (monumenti, documenti, beni isolati, nuclei e percorsi storici, rus) e dei siti archeologici, per terminare con le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico e con gli elementi del paesaggio sensibile.
Alcuni di tali componenti sono già presenti nelle Schede per unità locali del PTP, riferite ad aree territoriali omogenee per tipologia di paesaggio e a specifiche realtà locali; questi vengono vagliati e, all’occorrenza modificati e implementati. Si prosegue, quindi, con lo studio del territorio, anche in relazione ai sistemi ambientali del PTP, con particolare riferimento alla morfologia dei luoghi, alla trama del paesaggio agrario, alla giacitura degli insediamenti, tra i quali anche i margini e i bordi dell’edificato in relazione al territorio agricolo e a quello naturale, ai punti di visuale preferenziali, alle infrastrutture, alle relazioni con le emergenze paesaggistiche e architettoniche.
In ultimo si analizzano le espansioni più recenti per comprenderne la relazione con il paesaggio tradizionale, il trend di evoluzione e le possibili modifiche in divenire.
Finalità ultima dell’istruttoria è capire se le previsioni di piano sono o meno compatibili con le esigenze di tutela, emerse dall’analisi sopra descritta, nell’arco decennale di attuazione teorica di un piano regolatore.
In quest’ottica si valutano sia le cartografie sia le norme tecniche.
Le cartografie sono, per quanto concerne le aree di maggiore sensibilità, da preservare per le loro caratteristiche intrinseche, quali le aree di specifico interesse, le zone agricole di pregio, i nuclei storici e le pertinenze dei beni culturali, nonché le visuali principali su di essi.
Le norme tecniche di attuazione, oltre a dover essere coerenti con la disciplina di legge vigente, devono tener conto delle prerogative paesaggistiche, culturali e archeologiche del territorio, preservando i beni tutelati e indirizzando un’edificazione sostenibile, dimensionalmente e qualitativamente compatibile con il territorio, derivante da tutte le analisi già sopra evidenziate.
La valutazione viene effettuata prevedendo lo sviluppo prefigurato dal piano in relazione ai parametri urbanistici riportati nelle tabelle delle norme e nella zonizzazione presentata, traducendo tali elementi in ingombri volumetrici, con particolare riferimento alla loro localizzazione sul terreno e alla qualità finale delle tipologie edilizie, in coerenza con i criteri adottati dalla Soprintendenza nelle valutazioni dei singoli progetti nei differenti settori.
I momenti di maggiore confronto con le Amministrazioni locali si articolano nella fase di affiancamento, prima della presentazione della bozza di piano, sia a tavolino sia nei sopralluoghi preliminari, dove è possibile analizzare le proposte, verificarne la compatibilità con le esigenze di tutela, e motivarne l’assenso, o il dissenso, e le modifiche da apportare.
Successivamente, durante la concertazione, momento istituzionale, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di motivare le proprie scelte, a seguito delle osservazioni avanzate dalla Soprintendenza, e congiuntamente verificare la possibilità di risolvere le problematiche di compatibilità tra lo sviluppo edilizio ed urbanistico e la salvaguardia paesaggistica e culturale.
Ad oggi sono stati analizzati diversi PRG, sia nella fase di bozza sia nel testo definitivo. Il confronto con le Amministrazioni comunali è sempre stato sereno e fruttuoso, ed ha consentito di produrre previsioni urbanistiche nella maggior parte dei casi adeguate alle specificità territoriali, tenendo conto sia dei valori culturali e paesaggistici sia delle esigenze di sviluppo locali. Le Amministrazioni comunali nel far fronte alle esigenze dei cittadini e dei singoli settori produttivi (turistico, agricolo, commerciale, artigianale, …), sono comunque consapevoli dell’importanza delle proprie valenze storiche, artistiche e paesaggistiche e cercano di coniugarle al meglio.
Grazie a questo atteggiamento iniziale, il rapporto con la Soprintendenza ha condotto ad una fattiva e proficua collaborazione nell’interesse generale, poiché il paesaggio è una “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale fondamento della loro identità”1.
Note:
1 Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.