Prestito sociale d'onore

IL PRESTITO SOCIALE D’ONORE

(legge regionale 3/2015 - CAPO III)

 

COS’E’ IL PRESTITO SOCIALE D’ONORE

Finanziamento, di importo compreso tra 750 e 2.000 euro, da restituire in ore di attività, che la Regione concede per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si trovino in situazione di grave difficoltà economica e sociale.

Tale finanziamento risponde ad esigenze di:

-              straordinarietà;

-              immediatezza;

-              temporaneità;

-              essenzialità;

Tali esigenze caratterizzano la situazione di grave difficoltà socio-economica e devono essere compresenti.

 

COME FARE DOMANDA DI PRESTITO SOCIALE D’ONORE

Fissare un appuntamento con:

-             l’assistente sociale competente, se già in carico ai servizi sociali territoriali della Regione o del Comune di Aosta o a servizi sociali specialistici (per esempio, SERD);

OPPURE

-             l’assistente sociale dello sportello sociale, se non ancora in carico ai servizi sociali territoriali:
(tel. 0165 808938) numero verde attivo nei seguenti orari: mar. 14.00-16.30, giov. 09.00-14.00. ven. 09.00-13.30.

N.B. Nel caso in cui dall’istruttoria sociale emerga che il prestito sociale d’onore è la soluzione adatta alla situazione e risponde alle esigenze descritte nei paragrafi precedenti, l’assistente sociale supporta il richiedente nella predisposizione della documentazione necessaria e nella presentazione della domanda. In caso contrario, invece, l’assistente sociale orienta il richiedente verso altri servizi o interventi più adeguati alla sua situazione.

 

COSA PORTARE ALL’APPUNTAMENTO CON L’ASSISTENTE SOCIALE

  1. attestazione ISEE in corso di validità(compreso nel limite massimo di euro 12.000,00) e relativa DSU, rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013.
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (ai sensi dell’art. 30 della l.r. 19/2007);
  3. preventivi o documentazione attestante le spese per le quali si chiede il prestito:

a.            depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione per la prima casa;

b.            spese per i canoni di locazione;

c.            spese condominiali;

d.            spese, anche rateizzabili, per traslochi, consumi di acqua, gas e energia;

e.            spese straordinarie legate ad eventi particolari, quali nascite, malattie, funerali;

f.             spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi, di mobilio o elettrodomestici indispensabili al richiedente e ai familiari con lui conviventi;

g.            spese per interventi straordinari e urgenti di manutenzione dell’abitazione principale;

h.            versamento di contributi per l’ottenimento delle pensioni;

i.             spese per generi alimentari di prima necessità.

N.B. Le spese devono essere ancora da sostenere: possono essere relative a debiti non pagati o spese future, da affrontare nei tre mesi successivi a quello di presentazione della domanda di accesso al prestito.

Per ciascuna spesa precisare: nominativo e codice IBAN del soggetto creditore

 

CHI PUO’ FARE DOMANDA DI PRESTITO

I requisiti, da possedere alla data di presentazione della domanda e da mantenere per tutta la durata dell’intervento, sono:

-              aver compiuto 18 anni di età;

-              essere residenti in Valle d’Aosta da almeno due anni nel corso dell’ultimo triennio;

-              essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;

-              essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale ricevuto;

-              possedere un ISEE, rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013, compreso nel limite massimo di euro 12.000,00;

-              non presentare, nell’arco degli ultimi tre anni, situazioni pregiudizievoli a proprio carico.

 

 

 

RESTITUZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D’ONORE

I beneficiari dei prestiti sociali d’onore devono restituire il finanziamento in ore di attività entro il termine stabilito nel progetto di restituzione, il quale non può essere superiore a due anni.

I richiedenti devono concordare e sottoscrivere con la Struttura competente un progetto, predisposto con il supporto dei servizi sociali territoriali, relativo alla restituzione in ore di attività del prestito.

 

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla fruizione del prestito sociale d’onore le persone o i nuclei familiari:

-              che avendo beneficiato in precedenza di finanziamenti del credito sociale non abbiano provveduto alla loro restituzione;

-              che, nell’arco degli ultimi tre anni, presentino situazioni pregiudizievoli a loro carico;

-              che rifiutino di concordare una proposta di progetto di restituzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 della l.r. 3/2015 o non collaborino all’attuazione del medesimo;

-              nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un’attività lavorativa nell’arco dell’ultimo anno, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

-              nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell’arco dell’ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;

-              nei quali almeno un componente abbia rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati ovvero ogni altra attività tesa a favorirne l’inserimento lavorativo, proposti dalla pubblica amministrazione o da enti di formazione accreditati, nell’arco dell’ultimo anno dalla data di presentazione della domanda.

N.B. I finanziamenti del prestito sociale d’onore non sono cumulabili con altri del credito sociale o con altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime iniziative e per i medesimi beneficiari, intesi quali appartenenti allo stesso nucleo anagrafico.

 

 

 

 

N.B. Le seguenti informazioni hanno carattere esemplificativo.

Per approfondimenti si invitano gli interessati a fare riferimento alla legge regionale n. 3/2015 e alla Deliberazione della Giunta regionale n. 628/2015, allegate.

Si rende disponibile il modulo di domanda in sola visione.

 

 

Politiche sociali e invalidità civile



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