QUALE FUTURO
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) sono tra loro complementari. La prima si concentra su progetti specifici, la seconda riguarda problemi su scala geografica ampia.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
di Paolo Bagnod
Il villaggio di Lechère, situato a valle dell'invaso artificiale di Place Moulin.Dopo l'introduzione in campo dapprima europeo e successivamente nazionale della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'attenzione ora si sta spostando su una nuova forma di valutazione preventiva degli impatti sull'ambiente, denominata Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La nascita e il diversificarsi di molteplici strumenti di valutazione e di programmazione rispondono alla necessità sempre più sentita da parte dei cittadini di poter vivere in una società che, se pure economicamente sviluppata, sia anche rispettosa della qualità dell'ambiente, sempre più percepita come una fonte di benessere. La Valutazione Ambientale Strategica, al di là della sua denominazione forse eccessivamente tecnica, ha un contenuto molto semplice: si tratta di capire quali risultati avranno sul territorio le scelte di pianificazione, quali modifiche introdurranno nell'ambiente e nella sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa produrranno nel lungo periodo le decisioni che noi prendiamo oggi e di verificare quindi se esse risultino davvero sostenibili.
Pur essendo citata spesso negli articoli di settore, la VAS risulta essere di fatto un procedimento ancora poco frequente. Per quanto riguarda ad esempio le numerose leggi regionali e/o provinciali sulla VIA, solo di recente viene introdotto il concetto della valutazione strategica, o per lo meno viene reso obbligatorio. Esistono comunque esperienze significative che si sono realizzate in Europa e nel nostro paese e a questo proposito la Valle d'Aosta risulta essere all'avanguardia, avendo di fatto introdotto la VAS già con la L.R. 6/91, che prescriveva all'art. 6 l'obbligo di un'accurata analisi degli impatti ambientali (la VAS appunto) su una serie di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché su una serie di strumenti di programmazione settoriale.
Un raffronto tra VAS e VIA evidenzia numerose complementarità. La VAS riguarda problemi su scala geografica ampia e si concentra sugli impatti strategici, cioè di lungo periodo e a scala territoriale, mentre la VIA tende a concentrarsi su uno specifico progetto in una localizzazione ben definita. L'analisi in questo secondo caso è quindi puntuale e circoscritta, fa riferimento preciso alla costruzione dell'opera ed i dati sono essenzialmente quantitativi, suscettibili di operazioni matematiche e statistiche, spesso di tipo tecnico. Nel nostro caso si tratta spesso di interventi legati a modifiche su tratti stradali, e quindi l'esame di compatibilità ambientale verte in modo specifico sugli aspetti direttamente legati a questo settore, quali la compatibilità geomeccanica degli interventi, l'impatto paesaggistico dovuto all'inserimento di nuovi muri di sostegno, ecc. La VAS è applicata invece ai piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ciò per garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra interessi economici e la volontà di tutelare l'ambiente. A titolo di esempio, l'applicazione della VAS al piano regionale delle attività estrattive ha consentito di sovrapporre per la prima volta le necessità economiche a quelle di tutela dell'ambiente naturale, e la prossima versione in fase di stesura di questo strumento di programmazione dovrebbe riuscire a combinare entrambe queste esigenze risultando in questo modo più rispettoso nei confronti dell'ambiente senza peraltro sacrificare le esigenze del mondo lavorativo che da esso dipende. La VIA va applicata alla tipologia di progetti individuati dalle direttive comunitarie così come recepite dalla normativa statale e regionale. I suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi, dovrebbero garantirne il ruolo di strumento di informazione per i cittadini, rendendoli parte attiva delle scelte attuate; una caratteristica importante delle valutazioni di impatto è, infatti, che esse hanno lo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini alle scelte, contribuendo così a realizzare una forma di controllo sociale sulle trasformazioni del territorio. Essa non va vista quindi solamente come un filtro negativo: l'interrelazione tra tutte queste valutazioni e le osservazioni dei cittadini dovrebbe, infatti, permettere di operare la scelta migliore tra le diverse soluzioni possibili, e di diminuire i conflitti sociali innescando una trattativa e una correzione preventive. La pronuncia di compatibilità (VIA) ha quindi una funzione di controllo e verifica preventiva degli effetti che un determinato progetto, opera o attività, avrà sull'ambiente; la VIA è quindi uno strumento di controllo esterno alla progettazione nel senso che viene pronunciata dopo che si è conclusa la fase progettuale, almeno nel suo livello preliminare. Al contrario la VAS ha una doppia valenza: di controllo esterno e di programmazione interna del processo stesso. Un esempio significativo della differenza tra VIA e VAS può essere quello dei progetti di trasporto, che vengono sottoposti a VIA a livello progettuale quando le scelte più significative, relative al modo di trasporto o ai principali corridoi, sono già state effettuate senza tenere adeguatamente conto dei problemi trasportici in relazione all'ambiente. La direttiva prevederà specifiche procedure per l'informazione sulla decisione presa avendo l'obbligo, per gli Stati membri, di esplicitare come le tematiche ambientali siano state integrate nel piano o programma e come le osservazioni formulate nel corso della procedura siano state tenute in conto.
Anche il Ministero dell'Ambiente si è espresso favorevolmente per quanto riguarda la VAS, auspicandone un'applicazione in tempi brevi, come si può evincere dal seguente estratto della Circolare 8 ottobre 1996, n. 15326 "Principi e criteri di massima della valutazione d'impatto ambientale".
Veduta panoramica del Comune di Arvier."Per definire compiutamente il quadro logico, tecnico e giuridico nel quale si colloca la procedura di valutazione d'impatto ambientale e, quindi, individuare i principi che devono guidarla, occorre muovere dalla constatazione che essa costituisce uno degli strumenti necessari per realizzare l'obiettivo più generale della protezione dell'ambiente e della qualità della vita. Più in particolare, è stato sottolineato, a livello comunitario, che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali, tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, attraverso l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni. (…) Sussiste, peraltro, anche in sede comunitaria, una evidente incongruenza tra la funzione e gli scopi della V.I.A. e la sua collocazione procedurale a livello di singola progettazione, ovverosia in un momento in cui un insieme di scelte di principio appare già definito, laddove sarebbe stato più logico prevedere la sua applicazione a monte, nella fase di piano o di programma, per tenere conto, preventivamente, di tutte le alternative attivabili."
I contenuti degli studi di VAS sono meno facilmente definibili rispetto a quanto accade all'interno del procedimento di VIA più classico. Ogni VAS richiede pertanto un'analisi a sé e un confronto con l'autorità che effettuerà la valutazione. Particolarmente utile in questo caso specifico risulta essere lo strumento d'interrelazione proponente-amministrazione indicato dalla CE, e denominato scoping (adottato anche nella norma di VIA valdostana all'art. 12, comma 5, che recita: "E' data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio d'impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del Comitato di cui all'articolo 4.").
Un esempio interessante di istruzioni per la preparazione di una VAS è rappresentato dalle linee guida preparate dal Ministero dell'Ambiente in relazione ai fondi strutturali. Tali linee guida sono disponibili nel sito web http://www.svs.minambiente.it/fondi/fondi.htm.
La nuova fase di adeguamento dei piani regolatori che vedrà i Comuni valdostani impegnati nei prossimi due anni a ripensare la loro organizzazione territoriale sarà un banco di prova importante per il funzionamento della VAS e per tutta l'Amministrazione Regionale, che si vedrà così impegnata a tradurre nella pratica della pianificazione il difficile concetto di sviluppo durevole.
   
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