Esercizio e manutenzione impianti

ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI

 

1.     LIMITI DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE E LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

La d.G.r. 1665/2016 (riprendendo l’attuale normativa nazionale) prevede, al punto 4 dell’Allegato, dei limiti massimi e minimi alle temperature dell’aria misurate nei singoli ambienti riscaldati o raffrescati di ciascuna unità immobiliare.

Sono inoltre ripresi dalla normativa nazionale i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, che variano in funzione del periodo dell’anno e della zona climatica del Comune in cui è ubicato l’edificio.

Sono previste opportune eccezioni ai limiti sopra descritti per alcune tipologie di edifici (es. ospedali, cliniche o case di cura) ed è fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali, in casi specifici, di concedere deroghe informandone la popolazione e provvedendo ad avvisare per iscritto il servizio COA energia di Finaosta S.p.A.

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella i cui contenuti sono dettagliati nel fac simile sotto riportato.

 

 

2.     FIGURE COINVOLTE NELL’ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

E’ considerato responsabile dell’impianto il proprietario dello stesso o l’amministratore (in caso di condomini con impianti termici centralizzati amministrati in condominio).

Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l’occupante dell’unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed ai controlli periodici previsti.

E’ possibile delegare la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione, del controllo, e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad un impresa (c.d. terzo responsabile), in possesso di idonei requisiti. Tale delega non è consentita per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato.

Il responsabile dell’impianto (o il terzo responsabile se delegato) risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza energetica. In caso di delega tale assunzione di responsabilità andrà redatta in forma scritta.

Il terzo responsabile è tenuto ad informare il COA energia, utilizzando i moduli disponibili di seguito, della delega ricevuta (entro 10 giorni dal suo conferimento), dell’eventuale revoca o decadenza (entro 2 giorni lavorativi).

Il modulo per la comunicazione di nomina, revoca e decadenza del terzo responsabile deve essere compilato tramite apposita sezione del CIT-VDA dedicata al Terzo Responsabile e consegnato (a mano, posta o a mezzo PEC) ai seguenti indirizzi:

  • FINAOSTA S.P.A. - Servizio COA energia - via B. Festaz 22, 11100 Aosta;
  • PEC: coaenergia@legalmail.it
 

 

3.     MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.

I controlli ed eventuali manutenzioni vanno effettuati con la periodicità indicata:

  1. nelle istruzioni tecniche fornite dall’impresa installatrice;
  2. nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante dello specifico modello di impianto (nel caso in cui manchino o siano irreperibili le istruzioni di cui al punto 1);
  3. secondo quanto previsto dalle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o dispositivo (nel caso in cui manchino le istruzioni del fabbricante di cui al punto 2).

 

Gli installatori e i manutentori devono dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie e con quale frequenza vadano effettuate.

 

Gli impianti termici devono essere muniti di “Libretto di impianto” (da consegnare all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile) conformi al modello approvato con D.M. 10 febbraio 2014.

Di seguito il modello scaricabile:

 

 

Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014 la compilazione del nuovo Libretto di impianto deve essere effettuata in occasione e con la gradualità dei controlli di efficienza energetica di cui al successivo punto 4 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

 

Nelle more del completamento delle funzionalità del CIT-VDA, i responsabili degli impianti, in caso di disattivazione/riattivazione  dell’intero impianto o di singoli generatori, devono darne comunicazione al COA energia. Il modulo per la comunicazione di disattivazione/riattivazione deve essere consegnato (a mano, posta o a mezzo PEC) ai seguenti indirizzi:

 

 

4.     CONTROLLO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

Su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua anche un controllo di efficienza energetica dell’impianto termico.

Il controllo di efficienza energetica riguarda il sottosistema di generazione e la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e dei sistemi di trattamento dell’acqua ove previsti.

Nella tabella si evidenzia la periodicità dei controlli di efficienza energetica (in funzione del tipo di impianto, della sua alimentazione e della potenza termica) e il conseguente rapporto di controllo che deve essere prodotto.

 

 

Di seguito i modelli scaricabili: 

 

LINK al sito del Ministero dello Sviluppo Economico

 

ATTENZIONE! La periodicità riportata è relativa ai soli controlli di efficienza energetica e non ai controlli “manutentivi” per i quali vale quanto riportato al punto 3.

I rapporti prodotti in sede di controllo, dell’efficienza energetica vanno redatti in duplice copia:

  • una copia va al responsabile dell’impianto, che lo allega al Libretto di impianto;
  • una copia rimane al manutentore (o terzo responsabile) che lo deve conservare per 5 anni.

Sono poi fissati dei limiti minimi del rendimento di combustione: nel caso in cui il generatore di calore controllato non rispetti tali limiti sarà necessario provvedere ad opportune operazioni di manutenzione o alla sua sostituzione. I valori minimi e maggiori dettagli su tale tematica sono riportati nell’Allegato alla deliberazione.

 

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