Per determinare correttamente quali sono i requisiti energetici da rispettare in caso di interventi edilizi sul proprio edificio in Valle d’Aosta è necessario consultare la deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 26 febbraio 2016.
D.G.R. 272 DEL 26 FEBBRAIO 2016
COSA PREVEDE?
La d.G.r. n. 272 del 26 febbraio 2016 sostituisce la d.G.r. n. 488 del 22 marzo 2013 e approva i requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni.
I contenuti riportati nella deliberazione, riprendono sostanzialmente quanto disposto a livello nazionale dai seguenti decreti:
- decreto interministeriale 26 giugno 2015 entrato in vigore a livello nazionale dal 1° ottobre 2015, relativo a “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- decreto interministeriale 26 giugno 2015 entrato in vigore a livello nazionale dal 1° ottobre 2015, relativo a“Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”.
Inoltre, la d.G.r. 272/2016 dettaglia gli ambiti di applicazione e i casi di esclusione coerentemente con quanto previsto nella l.r. 13/2015, fornisce ulteriori dettagli e i necessari allineamenti rispetto alle disposizioni in tema di urbanistica presenti a livello regionale (l.r. 11/1998 e d.G.r 1759/2014).
AMBITI DI APPLICAZIONE
Ai fini del contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 13/2015, e per consentire un’articolazione ed applicazione graduale dei requisiti in relazione alle diverse tipologie di intervento, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche si applicano a:
- edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione. Sono assimilati a edifici di nuova costruzione gli ampliamenti di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, o comunque superiore a 500 m3.
- edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
- edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.
- edifici sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica: cioè ad interventi sull’involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati, che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o in altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. Sono assimilati a edifici sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica gli ampliamenti di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente e comunque inferiore o uguale a 500 m3
Le disposizioni riportate nella d.G.r. 272/2016 si applicano all’edilizia pubblica e privata.
I requisiti minimi e le prescrizioni si raggruppano in quattro gruppi:
- disposizioni comuni a tutte le tipologie di intervento;
- interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello e “edifici a energia quasi zero”;
- interventi di ristrutturazione importante di secondo livello;
- interventi di riqualificazione energetica.
In caso di nuova costruzione, totale demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche. La modalità di verifica attraverso l’edificio di riferimento è una novità rispetto al passato. L’edificio di riferimento è inteso come un edificio identico a quello oggetto di intervento in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. L’edificio di riferimento serve a calcolare i valori limite che l’edificio oggetto di intervento deve rispettare.
In questi casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Tra le novità, in caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
In caso di ristrutturazione importante di secondo livello, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.
Specifici requisiti sono previsti anche per gli interventi minori sugli edifici esistenti (riqualificazione energetica); anche in questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall’intervento.
Inoltre, al fine di avere un documento complessivo di riferimento, la deliberazione riporta anche i seguenti aspetti:
- le misure per promuovere l’efficienza energetica di cui all’articolo 34 della legge regionale 13/2015;
- requisiti in tema di produzione e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER), in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011, secondo il quale i progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione e gli edifici esistenti con superficie utile maggiore di 1000 mq soggetti ad interventi di ristrutturazione integrale degli elementi di involucro devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze ivi specificate.
- gli obblighi previsti all’articolo 9 del d.lgs. 102/2014, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, ivi incluse le sanzioni previste all’articolo 16 del decreto medesimo.
All’interno della d.G.r. 272/2016, è messo a disposizione del professionista e degli uffici tecnici comunali un quadro di sintesi che consente di individuare in modo più rapido i requisiti da verificare in fase di progettazione dell’intervento.
Sono riportati, infine, gli schemi di relazione tecnica diversificati per tipologia di intervento:
- schema di relazione tecnica per le nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero;
- schema di relazione tecnica per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici;
- schema di relazione tecnica per la riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
QUALI SONO I CASI DI ESCLUSIONE?
Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla d.G.r. 272/2016:
a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi di riparazione sugli impianti termici esistenti, ricadenti tra quelli di manutenzione ordinaria di cui al punto 4. della tabella riportata al punto 1.3 dell’Allegato A alla d.G.r. 1759/2014.
d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; in questo caso, le disposizioni si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
e) gli edifici rurali non residenziali;
f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali ai sensi della l.r. 11/1998;
g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.
Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui alla d.G.r. 272/2016 possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
DA QUANDO SI APPLICA?
La d.G.r. 272/2016 è entrata in vigore in data 1° aprile 2016.
PRIMA DEL 1° APRILE 2016: tutti i titoli abilitativi richiesti prima dell’entrata in vigore della nuova deliberazione (1° aprile 2016) dovranno avere la relazione tecnica redatta in conformità alla d.G.r 488/2013.
DOPO IL 1° APRILE 2016: tutti i titoli abilitativi richiesti dopo l’entrata in vigore della nuova deliberazione (1° aprile 2016) dovranno avere la relazione tecnica redatta in conformità a quanto previsto nella deliberazione stessa.
PER SAPERNE DI PIÙ: