Autorizzazione impianti mobili, ai sensi dell’ art. 208 del d.lgs. 152/2006
Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla struttura regionale competente ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Svolgimento di singola campagna di attività con impianto mobile
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.