Art. 242-ter d.lgs. 152/2006 - Interventi e opere nei siti interessati da una procedura di bonifica di sito contaminato


Quadro normativo art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) d.lgs. n. 152/2006

 

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, all’art. 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica), primo comma, ha introdotto l’art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 242-ter D.lgs. 152/2006:

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1.bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242[1].

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

[…]

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1 [...] sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a)  nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;

b)  in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c)  le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

c-bis) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.

4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.”.

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Procedimento di valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006

 

Ai sensi del citato art. 242-ter, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006, ossia dalla Struttura Organizzativa economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, si seguito S.O. competente, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, l’Autorità competente all’approvazione e all’autorizzazione dell’opera deve chiedere alla S.O. competente le valutazioni ex art. 242-ter D.lgs. 152/2006.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per opere per le quali è necessario il permesso di costruire, èil Comune (o il SUEL) che deve chiedere alla S.O. competente le valutazioni ex art. 242-ter D.lgs. 152/2006 prima del rilascio del titolo abilitativo;

- per opere per le quali sia necessaria la VIA, è la Struttura Organizzativa valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria che deve chiedere alla S.O. competente le valutazioni ex art. 242-ter D.lgs. 152/2006 prima del rilascio del titolo abilitativo.

In qualità di autorità competente tenuta a effettuare le valutazioni previste dal citato art. 242-ter del D.lgs. n. 152/2006, la S.O. competente ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 152/2006, per effettuare le valutazioni ex art. 242-ter D.lgs. 152/2006 (ossia per valutare se interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ritiene indispensabile acquisire, a seconda dei casi, il parere:

a) dell’ARPA Valle d’Aosta e della Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L) del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL della Valle d’Aosta;

b) della Conferenza di Servizi della procedura di bonifica di cui al sito interessato dall’opera;

al fine di predisporre e trasmettere il parere di competenza nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione del fatto che le valutazioni in merito a eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono di competenza del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di lavoro.

In caso per la realizzazione dell’opera non sia previsto un procedimento di approvazione e autorizzazione, non è necessario che sia valutato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis del citato art. 242-ter, D.lgs. 152/2006.

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Cosa indicare nel progetto dell'opera da autorizzare

 

Il progetto dell’opera, per consentire di valutare che interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovrà:

1) Indicare chiaramente che il sito interessato dall'opera è oggetto di una procedura di bonifica di sito contaminato ai sensi dell'art. 242 d.lgs. 152/2006, esplicitanto di quale procedura si tratti.

Tale indicazione può essere riportata insieme alle informazioni relative ai vincoli e alle interferenze.

In caso la presenza della procedura di bonifica comporti la presenza di interferenze, anch’esse dovranno essere indicate; a mero titolo esemplificativo: la presenza di capping o sistemi di impermeabilizzazione del suolo; la presenza di sottoservizi funzionali a un impianto di bonifica, ecc..

2) Evidenziare la necessità che dovrà essere chiesta alla S.O. competente di esprimersi ai sensi dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 nell'ambito del procedimento di approvazione e autorizzazione dell'intervento in progetto.

3) Riportare, preferibilmente in un paragrafo dedicato, tutte le informazioni utili a valutare se gli interventi e le opere in progetto siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, si dovrà, tra l'altro:

3.1)  Specificare che il progetto rientra fra quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell’art. 242-ter indicare a quale tipologia di progetto appartiene (ciò deve essere chiaro anche dal titolo dell’opera: l’opera principale deve rientrare fra quelle ammissibili; ad esempio una nuova abitazione con geotermico non è ammissibile nonostante contempli la realizzazione di un impianto per la produzione energetica da fonte rinnovabile, perché l’obiettivo dell’opera è la realizzazione di un’abitazione e ciò non è ammesso);

3.2)  Precisare se l’opera in progetto preveda la realizzazione di attività di scavo oppure no, precisando la profondità e il volume degli scavi, soprattutto in relazione a eventuali interferenze di cui al successivo punto 3.3 (le informazioni sulla gestione delle terre e rocce da scavo sono richieste al successivo punto 3.5).

3.3)  In caso nell’area interessata dall’opera in progetto siano presenti interferenze quali capping, impianti di bonifica attivi e relativi sottoservizi, piezometri, o altro, si dovrà specificare, in alternativa:

• Che non ci sono sovrapposizioni fra le interferenze di cui sopra e l’opera in progetto, allegando planimetrie e/o sezioni a supporto di ciò (es: se presente un capping su tutta l’area, precisare che sono previste solo opere fuori terra o allegare sezioni dalle quali emerga chiaramente che la profondità di scavo è inferiore a quella del capping; se sono presenti sottoservizi funzionali a un impianto di bonifica allegare planimetria e/o sezioni dalle quali emerga chiaramente l’assenza di sovrapposizioni, se sono presenti piezometri allegare planimetria dalla quale emerga chiaramente l’assenza di in sovrapposizioni ecc.); le indicazioni dovranno essere fornite sia per la fase di cantiere sia per l’opera finita in caso di differenze rilevanti per effettuare la valutazioni ex art. 242-ter D.lgs. 152/2006 (es. una strada di cantiere che poi viene smantellata).

In caso sia presente un capping (geomembrana) sarà necessario, anche se il capping non viene interessato direttamente dai lavori:

- Esplicitare che l’opera in progetto non comporta la formazione di carichi puntuali localizzati eccessivi sul capping presente (eventualmente si consiglia di valutare soluzioni progettuali che garantiscano un’ottima distribuzione del carico su superfici ampie);

- Precisare che il transito di eventuali mezzi pesanti in aree interessate da capping sarà effettuato sempre a bassa velocità e sarà mantenuta sempre una copertura di terreno minima del capping idonea a evitare che il transito di mezzi pesanti comprometta l’integrità del capping stesso;

- Precisare che le attività di scavo previste saranno eseguite utilizzando mezzi meccanici e modalità operative idonei a evitare lacerazioni del capping, anche qualora lo si intercettasse inaspettatamente;

- Esplicitare, in caso sia prevista la posa di sottoservizi sopra il capping, che essi non possono in alcun modo danneggiarlo (es. isolamento di tubazioni per mantenere bassa la temperatura esterna);

- Prevedere la produzione di documentazione fotografica degli scavi nel loro massimo approfondimento a dimostrazione dell’effettiva non intercettazione del capping; tale documentazione dovrà essere trasmessa alla S.O. competente unitamente alla conferma che non sono state eseguite variazioni progettuali.

• Che ci sono sovrapposizioni fra le interferenze di cui sopra e l’opera in progetto, allegando planimetrie e sezioni dalle quali emerga chiaramente l’ubicazione e l’estensione della/e sovrapposizione/i, e precisando in dettaglio come si intende procedere affinché l’opera in progetto non pregiudichi né interferisca con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determini rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3.4)  Specificare, per ognuna delle lettere di cui al quarto comma dell’art. 242-ter, D.lgs. 152/2006, se essa sia pertinente o no (in relazione sia all’opera in progetto sia alla procedura di bonifica di sito contaminato) e, in caso affermativo, descrivere quanto realizzato/si intende realizzare in ottemperanza alle relative disposizioni:

a) Assenza di caratterizzazione ex art. 242 d.lgs. 152/2006: dipende dallo satto di avanzamento della procedura di bonifica di sito contaminato. E' previsto che: 

- Il proponente accerti lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Esso, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, deve essere concordato con l’ARPA Valle d’Aosta che si pronuncia entro 30 giorni, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini dell’ARPA, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente.

- Il proponente, 30 giorni prima dell’avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.

- Qualora l’indagine preliminare accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

b) In presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere (dipende dalla procedura di bonifica di sito contaminato) il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all’ ARPA Valle d’Aosta con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) Le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120[1]; in caso siano previste attività di scavo ciò va sempre evidenziato, avendo cura di esplicitare le precauzioni adottate.

c-bis) Ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242.

3.5) Specificare come si intendano gestire le terre e rocce da scavo.

Come noto, ai sensi dell’art. 16 della l.r. 31/2007 tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti, pertanto tale elaborato deve essere parte di qualunque progetto.

Il bilancio di cui sopra dovrà tener conto della presenza della procedura di bonifica di sito contaminato e del fatto che la sua presenza sia oggetto, nella normativa generale in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, anche di indicazioni dedicate.

In particolare, indicazioni dedicate ai siti oggetto di procedura di bonifica di sito contaminato sono fornite dal regolamento di cui al D.P.R. 120 del 13 giugno 2017:

-  Agli articoli 12 (Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica) per cantieri di grandi dimensioni e 20 (Ambito di applicazione), c. 3, per cantieri di piccole dimensioni, sono fornite indicazioni in merito ai requisiti di qualità ambientale per la gestione come sottoprodotto delle terre risultati dalla realizzazione delle opere in progetto;

-  Al Titolo V (Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica) sono fornite indicazioni in merito alle attività di scavo (all’art. 25 - Attività di scavo) e all’utilizzo nel sito (all’art. 26 – Utilizzo nel sito).

Ferme restando le indicazioni dedicate di cui sopra, anche per i siti oggetto di una procedura di bonifica di sito contaminato le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo in esubero sono 3:

  1. Gestione come rifiuto: effettuata ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017. Prevede, tra l’altro, l’assegnazione di un codice EER; l’eventuale deposito temporaneo prima della raccolta effettuato ai sensi dell’art. 185-bis, D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 23 del D.P.R. 120/2017; il trasporto e il conferimento delle terre e rocce da scavo presso un impianto autorizzato di smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente (es. trasporto effettuato da un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con un mezzo incluso nell’iscrizione per il codice EER specifico, la compilazione del Formulario Rifiuti, l’esecuzione delle analisi per l’accettazione del carico presso l’impianto di destinazione finale, il conferimento presso un impianto di smaltimento o recupero in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, ecc.).
  2. Gestione come sottoprodotto: effettuata ai sensi del già citato D.P.R. 120/2017, con particolare riferimento agli articoli 12 e 20, a seconda della dimensione del cantiere. Si evidenzia che le analisi per comprovare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale devono necessariamente essere eseguite prima della produzione delle terre e rocce da scavo, pena la non sussistenza di tutti i requisiti necessari alla qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
  3. Riutilizzo diretto nel cantiere di produzione edesclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti: conformità ai requisiti di cui all’art. 185, c. 1, lett. c) del D.lgs. 152/2006  e gestione ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017. Si evidenzia che la non contaminazione delle terre deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 al D.P.R. 120/2017.

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Casi particolari di interferenza

 

Relativamente alle interferenze presenti, si segnalano 3 casi particolari:

1. Presenza nell'area di piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee:

- Dovranno essere fornite indicazioni in merito all’accessibilità dei piezometri, che deve essere garantita sia durante la realizzazione dell’opera sia successivamente, per tutto il tempo richiesto dalla procedura di bonifica;

- Si dovrà specificare che le opere non comportano rischi né di compromissione del piezometro (es. disassamento) né di veicolazione di contaminanti in falda, sia durante la realizzazione dell’opera sia in seguito, indicando eventuali accorgimenti progettuali da adottare.  

2. In caso di un'opera che comporti la realizzazione di tubazioni e/o condotte veicolanti liquidi al di sotto del capping, si dovranno esplicitare quali soluzioni si intendano adottare per minimizzare il rischio di infiltrazioni di liquidi al di sotto del capping, inclusi eventuali sistemi di monitoraggio;

3. In caso di un'opera che interessi la procedura di bonifica per il raggiungimento del buono stato chimico della falda soggiacente la piana di Aosta e comprendente l’ex area Cogne e che preveda scavi al di sotto del capping, ci si dovrà obbligatoriamente attenere alle procedure approvate con i seguenti provvedimenti dirigenziali:

· Provvedimento dirigenziale n. 6365 in data 23 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il documento “Procedura tecnica per scavi ed inserimento elementi di fondazione nelle aree oggetto di messa in sicurezza mediante posa di geomembrane (capping) - Relazione - Novembre 2010”, riportante le procedure tecniche vincolanti da attuarsi nell’ambito degli interventi interessanti le aree denominate “aree ex-area Cogne” oggetto di messa in sicurezza permanente mediante posa di geomembrane, al fine di evitare l’esposizione dei materiali costituiti da rifiuti industriali, ora ricoperti, alle precipitazioni meteoriche con conseguente rischio di lisciviazione in falda di sostanze contaminanti; è necessario attenersi alle procedure ivi riportate e assicirae il rispetto di tutte le prescrizioni indicate;

· Provvedimento dirigenziale n. 582 in data 24 febbraio 2014, avente per oggetto “Integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell'ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate “aree ex area Cogne” oggetto di messa in sicurezza, di proprietà di Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con il provvedimento dirigenziale n. 6365 del 23 dicembre 2010”;

· Provvedimento dirigenziale n. 3751 in data 25 agosto 2016, avente per oggetto “Approvazione del documento relativo a interventi di messa in sicurezza delle aree interessate da attività industriali CAS mediante la segregazione delle superfici esposte all’azione di lisciviazione da parte delle acque meteoriche e integrazione delle modalità e delle procedure tecniche e operative da applicare nell’ambito dei lavori di riqualificazione nelle aree denominate “aree ex area Cogne” oggetto di messa in sicurezza, di proprietà della Società Vallée d’Aoste Structure S.a r.l. di Aosta, approvate con i P.D. n. 6365/2010 e n. 582/2014.”.

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Contatti

 

Per approfondimenti, chiarimenti o supporto in merito a quanto sopra illustrato, è possibile contattare:

La Struttura regionale competente: Struttura Organizzativa economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive del Dipartimento ambiente dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente - sopra, nel testo, anche S.O. competente (Loc. Le Grand-Chemin, 46 - 11020 Saint-Christophe (AO) - PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it):

Dirigente della Struttura: Luigi Bianchetti – tel. 0165 272130 – e-mail l.bianchetti@regione.vda.it

Istruttrice tecnica dell’ufficio bonifica di siti contaminati: Fabienne Cerise – tel. 0165 272159 - e-mail fa.cerise@regione.vda.it 

L’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Valle d’Aosta – ARPA Valle d’Aosta, Sezione Acque, bonifiche e rifiuti (Loc. La Maladière, 48 - 11020 Saint-Christophe (AO) - PEC: arpavda@cert.legalmail.it)

- I contatti telefonici e e-mail sono reperibili al seguente link: https://www.arpa.vda.it/contatti-global

 



[1] Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, definisce “sito già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006”: sito nel quale si è concluso, con l’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 alla parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero, in tutti gli altri casi normativamente previsti che non prevedono l’analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica.

[2] Le informazioni in merito alle procedure di sito contaminato ex art. 242 D.Lgs 152/2006 sono reperibili presso i Comuni competenti per territorio, la S.O. economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive della Regione (vedasi paragrafo “Contatti”) e l’ARPA Valle d’Aosta vedasi paragrafo “Contatti”).

[3] Il D.P.R. 120/2017 è in corso di aggiornamento pertanto quanto riportato nel presente documento potrà risultare superato dalla nuova normativa.  

 



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