Requisiti di qualità ambientale per terre e rocce da scavo

 


 Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI QUALITA’ AMBIENTALE PREVISTI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTO O NEL CASO DI RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE AI FINI DI COSTRUZIONE


 

Qualora, nell’accertamento dei requisiti di qualità ambientale previsti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto o nel caso di utilizzo, ai fini di costruzione, nel sito di produzione, si riscontrino uno o più superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n 152/2006 per la destinazione d’uso del sito di produzione delle terre e rocce da scavo si procede come segue:


1) Possibile fondo naturale superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC (art. 11 D.P.R. 120/2017)

A. Immediatamente, al ricevimento dei certificati delle analisi di caratterizzazione, il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) effettua la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, utilizzando il modulo predisposto dalla Regione pubblicato on-line qui precisando:

  1. che la comunicazione è effettuata ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, come indicato dall’art. 11 del D.P.R. 120/2017;

  2. che il rilevamento di concentrazioni superiori alle CSC è stato effettuato nell’ambito della predisposizione del Piano di Utilizzo, della Dichiarazione di Utilizzo, oppure nel corso delle indagini finalizzate all’esclusione delle terre e rocce da scavo dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti o altro caso;
  3. che la comunicazione sarà tempestivamente aggiornata non appena svolto un confronto con l’ARPA Valle d’Aosta in merito al superamento potenzialmente di origine naturale di cui trattasi finalizzato:
  • sia al reperimento di eventuali dati disponibili presso l’Agenzia;
  • sia alla verifica della effettiva necessità di predisposizione del piano di indagine o di una disponibilità di dati adeguata a predisporre direttamente e senza ulteriori indagini una relazione sufficiente all’Agenzia per definire il valore di fondo naturale oppure confermare la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito;


B. nel minor tempo possibile, dopo aver effettuato la comunicazione di cui alla precedente lettera A. e dopo il confronto con l’ARPA, il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) fa sì che venga predisposto a cura di un professionista:

  • il piano di indagine, in caso l’ARPA lo ritenga necessario, ad esempio perché i dati disponibili per il sito non sono sufficienti;

oppure

  • la relazione redatta assumendo a riferimento tutti i dati disponibili (acquisiti direttamente e/o forniti dall'ARPA); 

 

C. una volta predisposto il piano di indagine o la relazione, il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) aggiorna la comunicazione ex art. 242 di cui alla precedente lettera A. trasmettendo il documento prodotto e:


-> se il documento è il piano di indagine:

  1. la Regione riscontra all’aggiornamento della comunicazione ex art. 242 con una semplice nota di presa d’atto, precisando di restare in attesa che il piano sia eseguito dal proponente in contraddittorio con l'ARPA entro 60 giorni;
  2. l’ARPA segue la realizzazione del piano (che deve essere stato condiviso con l’Agenzia) e, sulla base delle risultanze dello stesso, definisce il valore di fondo naturale oppure conferma la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito e lo comunica a tutti i soggetti a cui era stata fatta la segnalazione ex 242 nonché al soggetto responsabile, il quale potrà procedere nella gestione delle TRS come proposto, seguendo eventuali prescrizioni fornite dall’ARPA.;
  3. la Regione, infine, chiude la segnalazione ex art. 242 in quanto il superamento delle CSC è risultato essere di origine naturale;

 

-> se il documento è una relazione basata sui dati disponibili:

  1. la Regione convoca un tavolo tecnico oppure chiede direttamente all’ARPA il parere di competenza, al fine di definire il valore di fondo naturale oppure confermare la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito, sulla base delle risultanze della relazione;
  2.  l’ARPA definisce il valore di fondo naturale oppure conferma la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito e lo comunica a tutti i soggetti a cui era stata fatta la segnalazione ex 242 nonché al soggetto responsabile, il quale potrà procedere nella gestione delle terre e rocce da scavo come proposto, seguendo eventuali prescrizioni fornite dall’ARPA.;
  3. la Regione chiude la segnalazione ex art. 242 in quanto il superamento delle CSC è risultato essere di origine naturale.

 


2)  Superamento non imputabile a fondo naturale:

  • il proponente deve segnalare il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC (ex  art.242 DLgs152/06) ai diversi enti interessati, utilizzando l’apposita modulistica (Mod. 1) pubblicata sul sito Internet della Regione qui;
  • viene attivata la procedura per sito potenzialmente contaminato.

 


Le terre e rocce da scavo potranno quindi essere:

  • riutilizzate in sito previa conferma di presenza di un fondo naturale;
  • riutilizzate in sito qualora conformi alle Concentrazioni Soglia di Rischio - CSR definite mediante l’analisi di rischio prevista nella procedura per sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 120/2017;
  • utilizzate in altri siti con un fondo naturale compatibile con i superamenti rilevati;
  • se i superamenti rilevati sono relativi ai soli limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n 152/2006, riutilizzate in siti a destinazione urbanistica produttiva (commerciale e industriale) oppure in processi industriali che prevedano la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comportino la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico fisiche (es. impianti per la produzione di conglomerati cementizi);
  • gestite come rifiuto.
 



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