Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006
Le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
Sino all'adozione dei decreti di competenza del Ministero, relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006, puòessere intrapreso decorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla struttura regionale competente.