Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17
“Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”
La legge regionale 17/2016 prevede, nel rispetto della nuova normativa europea di riferimento, un’unica e organica disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, in sostituzione del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e delle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21, e 2 aprile 2002, n. 3, recanti, rispettivamente, “Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti” e “Incentivi regionali per l’attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico”.
Nello specifico, la legge prevede aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per gli investimenti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 5 e 6); in alternativa ai mutui sarà possibile stipulare contratti di leasing a canone agevolato. Nelle medesime forme sono previsti aiuti agli investimenti anche per il settore dell’acquacoltura (art. 7).
Sempre sotto forma di mutuo saranno concessi agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle consorterie e ai soggetti privati aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali, l’avvio e lo sviluppo di attività turistiche (artt. 14 e 15).
Il tasso d’interesse a carico dei beneficiari sarà fisso per tutta la durata del mutuo e stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in base all’andamento del mercato. L’equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell’aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato e l’equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato non potranno essere superiori ad un’intensità massima d’aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.
Sul fronte dei contributi a fondo perduto la legge prevede aiuti per:
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la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100% dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini (art. 8);
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il settore zootecnico: fino al 100% per la tenuta libri genealogici e dei registri anagrafici, l’organizzazione delle rassegne, la prevenzione, il controllo ed l’eradicazione di epizoozie e fino al 70% per i controlli funzionali (art. 9);
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il pagamento di premi assicurativi, ad integrazione degli aiuti nazionali fino ad un massimo complessivo del 65% del premio sostenuto (art. 10);
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la formazione fino ad un massimo del 100% della spesa (art. 11);
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i servizi di consulenza fino ad un tetto massimo di 1.500 euro per consulenza (art. 12);
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le spese di funzionamento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, quali i canoni di locazione degli immobili e le spese di trasporto del siero residuo delle lavorazioni al centro essiccamento di Saint-Marcel, fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 13);
- la promozione fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 17);
- le iniziative infrastrutturali a valenza comprensoriale dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie fino ad un massimo dell’80% della spesa ammissibile, è prevista inoltre la possibilità di stipulare mutui a tasso agevolato (art. 18);
- la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario dei consorzi e delle consorterie fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile.
Tra le principali novità sul piano del procedimento amministrativo per la concessione degli aiuti, si segnala l’istituzione di uno sportello unico per l’agricoltura, al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge 17/2016 e le corrispondenti misure cofinanziate nell’ambito del Programma di sviluppo rurale.
La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato sarà subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l’adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.
La concessione dei mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie sarà subordinata al previo accertamento della sostenibilità dell’investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell’adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A..
Sono, infine, disciplinati in maniera più dettagliata e funzionale rispetto alle precedenti leggi i casi di revoca delle agevolazioni e le modalità di restituzione degli aiuti a fondo perduto erogati, del capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento. Tali previsioni rispondono all’esigenza di garantire una normativa chiara e puntuale sia per i soggetti beneficiari degli aiuti, sia per gli uffici chiamati a vigilare circa il rispetto dei vincoli e divieti cui sono soggetti i beni oggetto di agevolazione.
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