LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17
“NUOVA DISCIPLINA DEGLI AIUTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE” REVISIONATA DALLA L.R. 1/2024
La legge regionale 17/2016, così come di recente modificata dalla legge regionale 29/1/2024, n. 1, prevede, nel rispetto della nuova normativa eurounitaria di riferimento, un’unica e organica disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, in un’ottica di coesistenza e complementarietà con il sostegno previsto al settore agricolo dal Complemento di sviluppo rurale 2023-2027, attuativo del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.
Nello specifico, la legge prevede aiuti a fondo perduto e aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato, per gli investimenti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 5 e 6), nonché nel settore dell’acquacoltura (art. 7).
Sempre nelle medesime formule saranno concessi aiuti ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie per iniziative infrastrutturali a valenza comprensoriale (art. 18), nonché ai medesimi soggetti, agli enti locali e alle loro forme associative e a soggetti privati per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali, l’avvio e lo sviluppo di attività turistiche (artt. 14 e 15).
Le percentuali di aiuto a fondo perduto delle diverse tipologie di investimento saranno disciplinate in maniera puntuale negli specifici criteri applicativi, nel rispetto delle intensità massime previste dalla legge, conformemente a quanto stabilito dalla normativa eurounitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato. Il tasso d’interesse a carico dei beneficiari mutuatari sarà fisso per tutta la durata del mutuo e stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in base all’andamento del mercato. L’equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell’aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato non potrà essere superiore ad un’intensità massima d’aiuto pari al 40% della spesa ammissibile.
Altri aiuti a fondo perduto sono previsti dalla legge per:
- la promozione di nuovi operatori che praticano l'acquacoltura sostenibile fino ad massimo del 60% dei costi ammissibili (art. 7bis);
- Azioni di valorizzazione e promozione del settore dell’acquacoltura fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 17bis);
- la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100% dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini (art. 8);
- il settore zootecnico: fino a 1000 euro a impresa per ogni singolo concorso genetico di valorizzazione del bestiame e fino al 100% per la compensazione dei danni causati dalle epizoozie (art. 9);
- il pagamento di premi assicurativi, ad integrazione degli aiuti nazionali, fino ad un massimo complessivo del 70% del premio sostenuto (art. 10);
- la compensazione dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali fino ad un massimo del 90% (art. 10bis);
- il settore dell’apicoltura fino ad un massimo di 40 euro ad alveare (art. 10 ter);
- la compensazione dei danni causati dalle calamità naturali fino ad un massimo del 100% (art. 10quater);
- la compensazione dei danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali fino ad un massimo del 100% (art. 10quinquies);
- le spese di funzionamento nei settori della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 13);
- la promozione del settore agricolo fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 17);
- la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario dei consorzi e delle consorterie fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 19).
La legge prevede, inoltre, aiuti sotto forma di servizi agevolati per:
- il settore zootecnico: fino al 100% per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, l’organizzazione delle rassegne, la prevenzione, il controllo ed l’eradicazione di epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti e fino al 70% per i controlli funzionali (art. 9);
- servizi di sostituzione nell’azienda agricola fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 12 bis).
- la formazione fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile (art. 11);
- servizi di consulenza fino al 100% dei costi ammissibili, nel limite di 25.000 euro a triennio per la consulenza fornita a un beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e di 200.000 euro per triennio per la consulenza fornita a un beneficiario attivo nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli (art. 12);
Tra le principali novità sul piano del procedimento amministrativo per la concessione degli aiuti, si segnala la modifica apportata all’articolo 21 della l.r. 17/2016, che disciplina la materia dei vincoli e divieti, prevedendo, in casi particolari, la possibilità per il beneficiario mutuatario di chiedere prima dello scadere dei vincoli, o eventualmente anche dopo, una rinegoziazione del mutuo per allungarne la durata anche oltre i venticinque anni massimi inizialmente previsti. E’ stata, inoltre, introdotta una modifica all’articolo 23, che disciplina la revoca degli aiuti, al fine di prevedere una revoca in misura proporzionale dell’aiuto, qualora, in caso di investimenti plurimi, la violazione di vincoli o divieti riguardi solo una parte dei beni oggetto del finanziamento. Modifiche sono state previste anche all’articolo 28, che disciplina la durata dei mutui e le modalità di restituzione dei medesimi, prevedendo la possibilità di stipulare mutui a tasso agevolato con rate aventi periodicità mensile o trimestrale, in alternativa all’attuale scadenza unicamente semestrale. Inoltre, è stata inserita la possibilità per il beneficiario di chiedere una proroga al vigente termine di dodici mesi per la stipulazione del contratto preliminare di mutuo.
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