Consorzi di Miglioramento Fondiario

GENERALITÀ 

I Consorzi di miglioramento fondiario che operano in Valle d’Aosta sono 176. Essi sono persone giuridiche private, istituite ai sensi dell’art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 – Nuove norme sulla bonifica integrale.

I Consorzi di miglioramento fondiario previsti dall’articolo 863 del codice civile e dal citato regio decreto 215/1933 si costituiscono per intervento dell’autorità amministrativa, compiono un’opera di interesse generale e, nell’adempimento di tale funzione, hanno facoltà d’imporre contributi ai propri consorziati. Non sono presenti in Valle d’Aosta Consorzi di bonifica, né Consorzi di miglioramento fondiario con la qualifica di persona giuridica pubblica ottenibile quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

La partecipazione a questi enti è determinata unicamente dalla qualità di proprietario o di possessore di fondi compresi nel perimetro entro il quale si deve estendere l’azione del consorzio stesso.

L’attività del Consorzio di miglioramento fondiario si concreta nell’esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario quali, la costruzione di impianti irrigui, di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo, la costruzione e il riattamento di strade interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle, la costruzione e il riattamento di fabbricati rurali, il miglioramento dei prati e dei pascoli montani eseguibile a vantaggio di più fondi.

I Consorzi di miglioramento fondiario sono retti da uno statuto deliberato dall’assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Lo statuto è sottoposto all’approvazione della P.A., che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato.

Organi del consorzio di miglioramento fondiario sono:

  •  l’assemblea;
  •  il consiglio direttivo o consiglio dei delegati;
  •  il presidente che ha la rappresentanza legale del consorzio;
  •  il collegio dei revisori dei conti.

 

NORMATIVA REGIONALE

La legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3 recante disposizioni sull’ordinamento dei Consorzi di miglioramento fondiario disciplina in maniera analitica gli organi e le relative competenze.

Varie sono le fasi attraverso cui il consorzio di miglioramento fondiario può passare durante la sua vita: l’incorporazione, la fusione, la modifica dei suoi confini territoriali, la soppressione.

La citata legge regionale n. 3/2001 e la deliberazione della Giunta regionale n. 445/2002 danno inizio al processo di riordinamento dei comprensori consorziali e segnano una data fondamentale nello sviluppo legislativo di questi enti. Alla disciplina di queste due fonti bisogna fare costante riferimento se si vuole impostare correttamente l’aggregazione consortile la quale muove dalla esigenza di procedere ad una unificazione dei diversi consorzi e dalla fondamentale considerazione del raggruppamento per territori omogenei dal punto di vista fisico.

 

 

INIZIATIVE

L’Assessorato Agricoltura e risorse naturali ha organizzato nel mese di novembre 2023 degli incontri sul territorio, introdotti dall’Assessore Marco Carrel, durante i quali sono state presentate anche le norme:

-  per la concessione dei contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario;

-  per la concessione degli aiuti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgenti;

La locandina degli incontri e le slides utilizzate dai relatori durante gli interventi sono di seguito visionabili.

 

Agricoltura



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