Aiuti per danni da calamità naturali

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 996 del 26 agosto 2024, i criteri di applicazione per la concessione degli aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale.

Calamità naturale

Per calamità naturali si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

La calamità naturale deve essere formalmente riconosciuta come tale con decreto del Presidente della Regione.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

I danni

I danni devono essere una conseguenza diretta della calamità naturale.

Essi includono:

a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione;

b) i danni materiali ad attivi quali:

  • fabbricati ad uso aziendale;
  • attrezzature e macchinari, scorte, terreni e altri mezzi di produzione

Intensità di aiuto

Nel caso di perdite di produzione e di danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione l’aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all’importo del danno ritenuto ammissibile:

Nel caso di perdite di reddito e danni ad attrezzature e macchinari, scorte, terreni e altri mezzi di produzione

  •  
    • 80% nel caso di ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di ripristino/riparazione del bene danneggiato;
    • 40% nel caso di non ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del bene danneggiato.
    • Nel caso di danni a terreni, l’aiuto è concesso, previa valutazione da parte della Struttura competente della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica dell’intervento di ripristino, nella misura percentuale massima del 100% dell’importo del danno ritenuto ammissibile, nel caso di ripristino del bene danneggiato e ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale. Nessun aiuto sarà concesso in caso di mancato ripristino del terreno.


Nel caso di danni a fabbricati ad uso agricolo l’aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all’importo del danno ritenuto ammissibile:

  •  
    • 75% nel caso di ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
    • 40% nel caso di ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso in altra parte del territorio regionale senza ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
    • 55% nel caso di non ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale ma con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
    • 20% nel caso di non ripresa dell’attività svolta prima dell’evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato.

 

Presentazione domande di aiuto


I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità indicate in bandi specifici che verranno pubblicati per ogni singolo evento calamitoso previa segnalazione all’indirizzo di posta elettronica PEI segnalazioni-danni-calamita@regione.vda.it, utilizzando il modello idoneo, entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato l’evento avverso, termine elevato a sei mesi per i conduttori di alpeggi e mayen solo in caso di impossibilità a raggiungere le località interessate.

Per informazioni contattare il numero 0165/275280

 

 

 

Agricoltura



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